Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza

10/12/2010|IN NEWS

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Il  TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), Reggio decreto del 18 giugno 1931 n.773), è la norma di riferimento nell'ordinamento giuridico italiano sugli aspetti di pubblica sicurezza. Il  T.U.L.P.S. disciplina diversi ambiti tra i quali:

  • l'attività di vigilanza o custodia privata,
  • le investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati.

[Art. 133]…..gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. [Art. 134] …Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. [Art. 135] …I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. [Art. 138]……Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3) sapere leggere e scrivere; 4) non avere riportato condanna per delitto; 5) essere persona di buona condotta morale; 6) essere munito della carta di identità; 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. Decreto legge 59/2008 (Modifiche al TULPS) E’ stato pubblicato sulla G.U n.84 del 09/04/2008, il decreto legge 59/2008 (“salva infrazioni”), che prevede  alcune modifiche al Testo unico del 1931. Il decreto nasce per adeguare la normativa italiana alle norme fondamentali del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di sicurezza privata (guardie particolari giurate, istituti di vigilanza e investigazione privata) disciplinando i servizi di "sicurezza complementare". All’interno della legge 59/2008 tra le modifiche apportate al Testo Unico, è interessante evidenziare l’Art.134-bis (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), che disciplina leattività autorizzate in altro Stato dell’Unione Europea. “……Il Ministro dell’interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti Autorità degli Stati membri dell’Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti…….” Relativamente invece ai requisiti delle guardie giurate l’Art.138 prevede che “ …..Il Ministero dell’Interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento, sentite le Regioni, provvede all’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate……….” “.………… Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuate nello Stato membro d’origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 134-bis, comma terzo…………”. “…………Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio…………”