Statuto sociale
ARTICOLO 1
è costituita, ai sensi del D.Lgs 3.7.2017 n. 117, la seguente
"ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI SECURITY AZIENDALE A.I.P.S.A. ETS"
Per quanto attiene la sigla "ETS" l'obbligatorietà del suo utilizzo discenderà dall'iscrizione al Runts; la stessa avrà efficacia automatica di integrazione della denominazione successivamente all'iscrizione al registro de quo.
ARTICOLO 2
Sede e Durata
L'Associazione ha sede in Milano.
L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
Rappresentanze, Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed all'estero.
La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.
ARTICOLO 3
Oggetto e scopo
La Associazione è un Ente del Terzo Settore e svolge in via principale attività di interesse generale e di pubblica utilità per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei soci e dei terzi.
ARTICOLO 4
Patrimonio
Il patrimonio della Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
ARTICOLO 5
Soci dell'Associazione
I Soci dell'Associazione possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche che ne facciano espressa domanda compilando un apposito modulo predisposto dall'Associazione.
I Soci possono prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
L'Associazione terrà un Libro degli Associati.
La qualifica di Socio si perde per morte, per dimissioni, decadenza e per morosità protratta oltre sei mesi dalla data di scadenza del versamento della quota annuale.
Tale qualifica può anche essere risolta dall'Associazione, in qualunque momento, mediante delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per comportamenti contrastanti con quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento o dal Codice Etico.
La qualifica di socio non è trasferibile.
ARTICOLO 6
Categorie di Soci
Sono associati:
- i Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione stessa;
- i Soci Ordinari: professionisti della Security aziendale sia persone fisiche sia persone giuridiche impegnate in problematiche afferenti settori specialistici della Security.
A tutti i Soci appartengono i "diritti fondamentali" previsti dal presente Statuto nonché quelli "derivati" contemplati nel Regolamento che accompagna lo Statuto stesso.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso che dovrà essere espresso mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo.
La domanda di adesione deve essere fatta esclusivamente dall'interessato e indirizzata al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione di norma entro trenta giorni dal loro ricevimento e comunque entro la prima riunione utile allo scopo di valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda e comunicare per iscritto, anche a mezzo mail con avviso di ricevimento, la relativa decisione nonché la motivazione della delibera.
Gli associati che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza devono contribuire annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, mediante il versamento dell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7
Sostenitori dell'Associazione
Potranno divenire Sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che intendono collaborare con I'Associazione, offrendo ad essa un contributo in termini economici e/o di servizi a sostegno dei propri scopi istituzionali.
I sostenitori non sono soci dell'Associazione e pertanto non hanno diritto di voto ma possono usufruire dei servizi erogati dall'Associazione.
ARTICOLO 8
Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di revisione;
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione delle seguenti cariche:
- Componenti dell'Organo di controllo;
- Componenti dell'Organo di revisione.
L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione agli associati.
ARTICOLO 9
Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'Organo sovrano.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente.
Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato salvo quanto indicato all'art. 24, comma 3, del CTS.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
ARTICOLO 10
Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione (ordinaria)
ARTICOLO 11
Convocazione
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
L'Assemblea può essere convocata in modalità telematica, anche attraverso piattaforme di videoconferenza o indirizzi mail, da parte del Presidente o di chi ne fa le veci, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati.
In occasione dell'elezione delle cariche associative, l'avviso di convocazione dovrà contenere una o più liste di Soci che si candidano a dirigere l'Associazione per il successivo mandato.
In ciascuna lista, a cui sarà annesso il programma che si intende realizzare nel mandato, dovranno essere indicati il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere nonché gli altri Consiglieri che, se eletti, andranno a costituire il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12
Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.
ARTICOLO 13
Assemblea straordinaria
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ARTICOLO 14
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri, determinato di volta in volta dall'Assemblea, compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 membri.
I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ARTICOLO 15
Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
ARTICOLO 16
Organo di controllo
L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.
L'Organo di controllo:
• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• attesta che il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, qualora ne ricorrano i presupposti, siano stati redatti in conformità alle linee guida di cui al D. Lgs. 117/17.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Ciascun componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ARTICOLO 17
Organo di Revisione legale dei conti
L'Assemblea degli associati nomina un Organo di Revisione legale dei conti nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o se lo ritiene opportuno. È formato da un revisore contabile o una società di revisione iscritti al relativo registro.
ARTICOLO 18
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili due volte.
Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
ARTICOLO 19
Responsabilità Organi Sociali
I Consiglieri, i componenti dell'Organo di controllo nonché quello di revisione, i Probiviri, rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
ARTICOLO 20
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
ARTICOLO 21
In caso di rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori al limite di legge di cui all’art. 13 e s.m.i. del Codice di Terzo settore, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
ARTICOLO 22
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno qualora ne sussistano i presupposti.
ARTICOLO 23
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ARTICOLO 24
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ARTICOLO 25
L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 16 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 26
Tutti i volontari que prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 27
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 28
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrario irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo la sua nomina sarà demandata al Presidente del Consiglio Notarile di Milano.
ARTICOLO 29
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.